Art. 8.
(Modalità per il collocamento).

      1. Entro due mesi dalla data in cui sorge l'obbligo di assunzione di centralinisti telefonici e operatori della comunicazione privi della vista, i datori di lavoro, pubblici e privati, presentano apposita richiesta nominativa dei centralinisti telefonici disoccupati iscritti presso la direzione provinciale del lavoro.
      2. In caso di mancata richiesta entro il termine di cui al comma 1, la direzione provinciale del lavoro invita il datore di lavoro a provvedere entro un mese. Qualora questi non provveda, la citata direzione procede all'avviamento al lavoro del centralinista telefonico in base alla graduatoria formata con i criteri stabiliti dalla commissione provinciale per l'impiego.
      3. È ammesso il passaggio diretto del centralinista telefonico privo della vista dall'azienda nella quale è occupato ad un'altra, previo nulla osta della competente direzione provinciale del lavoro. I centralinisti telefonici e operatori della comunicazione privi della vista hanno altresì diritto all'assunzione se posseggono i requisiti richiesti per le assunzioni dagli ordinamenti delle amministrazioni e degli enti interessati, ad esclusione del limite di età e del titolo di studio.
      4. La graduatoria dei centralinisti telefonici e operatori della comunicazione privi della vista e l'elenco dei posti disponibili sono esposti al pubblico presso la direzione provinciale del lavoro competente.
      5. I centralinisti e operatori della comunicazione iscritti all'albo professionale di cui all'articolo 1 possono essere iscritti, a domanda, anche negli elenchi tenuti dalle direzioni provinciali del lavoro di province diverse da quella di residenza.
      6. Il diritto all'avviamento al lavoro ai sensi della presente legge si applica fino al compimento del cinquantacinquesimo anno di età.

 

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